Sez. U, Sentenza n. 829 del 29/11/1999 (Rv. 531612 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Comuni e province - Aziende "speciali" per la gestione dei servizi pubblici - Aziende municipalizzate di trasporto urbano - Enti pubblici economici - Configurabilità ex art. 23 legge n. 142 del 1990 - Conseguenze in tema di giurisdizione per i giudizi di responsabilità amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario e della Corte dei Conti - Ripartizione - Criteri - Fattispecie relativa a creazione di un'illegale struttura organizzativa mediante conferimento di incarichi stabili di consulenza legale da parte di azienda municipalizzata di trasporti urbani.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Le cosiddette aziende speciali cui i comuni e le province possono ricorrere per la gestione dei servizi pubblici - e tra di esse specificamente le aziende municipalizzate di trasporto urbano - si configurano, a norma dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (e in Sicilia dell'art. 1 della legge reg. 11 novembre 1991 n. 48), come enti pubblici economici, titolari di imprese, con la conseguenza che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei Conti in tema di responsabilità dei loro amministratori, funzionari e impiegati, è applicabile il principio secondo cui competono al giudice ordinario i giudizi di responsabilità concernenti l'attività imprenditoriale vera e propria, mentre restano riservati alla Corte dei Conti gli analoghi giudizi relativi agli atti costituenti espressione di poteri autoritativi e di funzioni di rilievo pubblicistico. (Nella specie la Corte regolatrice ha ritenuto sussistere la giurisdizione della Corte dei Conti per il giudizio di responsabilità intentato contro gli amministratori dell'azienda di trasporti urbani - A.M.A.T. - del Comune di Palermo per avere conferito stabilmente ad un gruppo di professionisti incarichi retribuiti di consulenza legale, con affidamento a tali soggetti, estranei alle strutture burocratiche ufficiali dell'azienda, di compiti continuativi, indefiniti nel contenuto e non destinati ad esaurirsi in relazione a singole, specifiche situazioni, e avere operato così un sostanziale intervento sull'organizzazione dell'azienda, con la creazione, al di fuori di ogni previsione di legge o di statuto, di una struttura burocratica, parallela a quelle ufficiali).
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)