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Sez. U, Sentenza n. 12654 del 15/12/1997 (Rv. 510914 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Aziende speciali ex R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 (T.U. unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie) - Natura - Ente pubblico economico - Nuova disciplina ex art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali - Natura di ente pubblico economico di dette aziende - Ulteriore conferma - Conseguenze - Distinzione fra atti di esercizio dell'attività imprenditoriale e atti costituenti espressione di poteri autoritativi e di funzione pubbliche - Operatività - Stipulazione da parte di un'azienda municipalizzata di trasporti, a condizioni svantaggiose, di un contratto a trattativa privata fuori dei casi consentiti dalla legge - Azione del Procuratore Regionale della Corte di conti nei confronti del direttore generale e dei componenti la commissione amministrativa dell'azienda per il ristoro del pregiudizio risentito da quest'ultima - Responsabilità per l'attività di impresa - Devoluzione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 1997-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510914-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Le aziende speciali già disciplinate dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 (T.U. unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie) sono ora ancor più nettamente delineate quali enti pubblici economici dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, e ciò comporta che riguardo alle dette aziende operi, anche sotto il profilo della conseguente responsabilità, la distinzione fra gli atti nei quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l'attività gestionale, e quelli che sono espressione di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche. Ne deriva che l'azione di risarcimento del danno proposta dal Procuratore Regionale della Corte di conti nei confronti del direttore generale e dei componenti la commissione amministrativa di una azienda municipalizzata di trasporti, in relazione al pregiudizio risentito da quest'ultima per la stipulazione, a condizioni svantaggiose, di un contratto a trattativa privata fuori dei casi consentiti dalla legge, individua una responsabilità attinente essenzialmente all'attività di impresa dell'azienda, ed è pertanto devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)