Sez. 1, Sentenza n. 4578 del 07/05/1999 (Rv. 526108 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Sede legale dell'impresa - Trasferimento - Rilevanza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento è determinante la sede effettiva dell'impresa sociale, costituita dal centro di direzione e di organizzazione dell'impresa stessa, che va identificata in via presuntiva, fino a prova contraria, con la sede legale, quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni. Detta presunzione, in caso di spostamento della sede sociale, è applicabile con riferimento all'ubicazione precedente non a quella successiva se il cambiamento sia sospetto perché temporalmente prossima alla domanda di apertura del procedimento concorsuale e ricadente in epoca in cui sia incorso o imminente la crisi economica dell'impresa e difetti la prova di un corrispondente reale trasferimento delle attività di impresa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)