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Sez. 1, Sentenza n. 1224 del 04/02/2000 (Rv. 533450 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Trasferimento sede legale - Spostamento della competenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533450-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si determina con riferimento alla sede effettiva dell'impresa sociale, costituita dal centro di direzione e organizzazione dell'impresa stessa, da identificarsi in via presuntiva con la sede legale; tale presunzione opera anche in caso di trasferimento della sede legale con riferimento alla nuova sede, salvo ricorra la prova che il trasferimento sia meramente formale e disposto per difficoltà economiche e per intralciare gli interessi dei creditori (nella specie la sede era stata trasferita nel 1995 nell'ambito di un progetto di espansione dell'attività e le passività erano tutte del 1997 e la S.C., in sede di regolamento di competenza d'ufficio, ha affermato la competenza del giudice della nuova sede).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)