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Sez. 5 - , Sentenza n. 1552 del 10/09/2019 Ud. (dep. 16/01/2020) Rv. 278133 - 01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA | Impugnazione del pubblico ministero – Deposito nella propria segreteria e trasmissione alla cancelleria del giudice oltre i termini – Inammissibilità – Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278133-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA

È inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal pubblico ministero e depositata nella segreteria del proprio ufficio, anziché nella cancelleria del giudice "a quo", alla quale sia trasmessa a termine spirato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che è testualmente riservato, ai sensi dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen, alle sole parti private e ai difensori la facoltà di presentare l'impugnazione presso la cancelleria del tribunale o dell'ufficio del giudice di pace ove si trovano).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)