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Sez. 3 - , Sentenza n. 11451 del 06/11/2018 Ud. (dep. 14/03/2019) Rv. 275174 - 02

IMPUGNAZIONI - SPESE | Impugnazione proposta dalla parte privata e dal pubblico ministero - Rigetto o declaratoria di inammissibilitĂ  dell'impugnazione - Condanna della parte civile in tutto o in parte alle spese del procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275174-02

IMPUGNAZIONI - SPESE

Nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto dal pubblico ministero, quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere le spese derivate dall'impugnazione di una parte da quelle provocate dal gravame dell'altra.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)