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Sez. 4, Sentenza n. 14406 del 13/03/2002 Ud. (dep. 16/04/2002) Rv. 221841 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Impugnazione proposta dalla parte privata e dal pubblico ministero - Rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Condanna della parte civile in tutto o in parte alle spese del procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221841-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE

Nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto dal PM quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall'impugnazione dell'una o dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)