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Sez. 1, Sentenza n. 2750 del 12/07/2016 Ud. (dep. 20/01/2017) Rv. 269409 - 01

IMPUGNAZIONI - SPESE | Impugnazione proposta dalla parte privata e dal P.M. - Rigetto o declaratoria di inammissibilità di entrambe le impugnazione - Condanna della parte civile alle spese del procedimento - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2016-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269409-01

IMPUGNAZIONI - SPESE

In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, limitatamente a quelle cui essa ha dato causa, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'abrogazione, per effetto dell'art. 67 della legge n. 69 del 2009, del vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali, ha determinato, specularmente, il venir meno della ragione di mantenere l'obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del P.M. nell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)