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Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 24/01/2003 (Rv. 559972 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Espropriazione presso terzi - Conclusione del procedimento per effetto di non contestata dichiarazione negativa del terzo - Diritto del creditore al recupero delle spese processuali - Insussistenza - Liquidazione delle spese ex art. 632, primo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 12, legge n. 302 del 1998 - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559972-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

In materia di disciplina delle spese nel caso di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 12, legge n. 302 del 1998, nella parte in cui prevede che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione, se richiesto, provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, non stabilisce un'eccezione alla regola generale fissata dall'ultimo comma (mediante rinvio all'art. 310, quarto comma, cod. proc. civ.), in virtù della quale le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sopportate, ma ne permette la liquidazione esclusivamente qualora, in forza di ulteriori norme, nonostante l'estinzione del processo, una delle parti abbia il diritto di ottenerne dalle altre il rimborso. Pertanto, nel procedimento di espropriazione presso terzi dichiarato estinto a seguito di dichiarazione negativa del terzo, non contestata dal creditore esecutante, che non abbia chiesto l'accertamento del relativo obbligo, le spese del procedimento restano a carico del creditore e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione delle spese ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti, e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 632, Legge 03/08/1998 num. 302 art. 12, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)