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Sez. 1, Sentenza n. 4275 del 17/11/1976 (Rv. 382976 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382976-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel caso di deduzione in appello di nuove prove, che potevano essere offerte in primo grado (art 345 secondo comma cod proc civ), l'applicazione delle Disposizioni dell'art 92 cod proc civ, per la regolamentazione delle spese del giudizio di gravame, si ricollega ad un potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio, ancorche non sorretto da alcuna motivazione, non e censurabile in Sede di legittimita. (V 3853/75, mass n 378094; (V 3432/75, mass n 377595).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)