diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 641 del 27/01/1996 (Rv. 495597 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procuratore in giudizio svolgentesi fuori della propria circoscrizione - Notificazione dell'atto di impugnazione presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria investita del giudizio - Validità -.
Stato
decisa il 1996-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495597-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, il procuratore che eserciti il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori dalla circoscrizione del tribunale cui il professionista è assegnato e che non abbia eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria investita della controversia, si considera oggettivamente domiciliato presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, ove, pertanto, è ritualmente effettuata, ai sensi del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., la notifica dell'atto d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)