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Sez. 1, Sentenza n. 11100 del 16/11/1990 (Rv. 469780 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI - AL PROCURATORE - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE AL DI FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE AL QUALE IL PROCURATORE È ASSEGNATO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO OVE HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - EFFETTUAZIONE DELLE NOTIFICAZIONI PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO.*
Stato
decisa il 1990-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469780-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI - AL PROCURATORE - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE AL DI FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE AL QUALE IL PROCURATORE È ASSEGNATO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO OVE HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - EFFETTUAZIONE DELLE NOTIFICAZIONI PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO.*

Quando il procuratore della parte esercita il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, le notificazioni e comunicazioni (inclusa quella dell'ordinanza di ammissione di mezzi istruttori pronunziata fuori udienza) vanno effettuate al procuratore medesimo presso la cancelleria del giudice adito, se egli non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha Sede la suddetta autorità giudiziaria, ai sensi della disposizione di cui all'art. 82 regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, che non è stata abrogata, neppure per implicito, dall'art. 170 cod. proc. civ. (Conf 7899/87, mass n 455663; (Conf 1793/87, mass n 451157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)