Sez. U, Sentenza n. 11217 del 13/11/1997 (Rv. 509830 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Istanza di rimborso - Presentazione all'Ufficio delle imposte anziché all'Intendente di Finanza - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ
Con riguardo a somme direttamente versate dal contribuente per imposte sui redditi, quale l'ILOR, l'istanza di rimborso è soggetta all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e, quindi, deve essere presentata all'Intendente di Finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il pagamento - nella vigenza della normativa che tale organo prevedeva - con la conseguenza che la presentazione di detta istanza all'ufficio delle imposte, organo incompetente, osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto, e determina l'improponibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto di provvedimento impugnabile.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)