Sez. 1, Sentenza n. 15066 del 15/07/2005 (Rv. 583083 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Assegno circolare alterato - Pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso - Responsabilità della banca - Condizioni - Rilevabilità "ictu oculi" dell'alterazione in base alle conoscenze del bancario medio - Necessità - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma secondo, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 - in forza del quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo. La valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell'operatore professionale dipendente di banca è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva ritenuto non rilevabile da un operatore bancario, nella correntezza dei rapporti commerciali, l'alterazione di un assegno circolare consistente nella lavatura e cancellazione della clausola "pagate ad azienda di credito", che impediva il pagamento a privati, ancorché fosse rimasta visibile la sillaba "pa", risultando quest'ultima in parte coperta da una girata successivamente apposta).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)