Sez. 2, Sentenza n. 11269 del 22/11/1990 (Rv. 469863 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIFESA NEL MERITO - COMPORTAMENTO INEQUIVOCO - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIFESA NEL MERITO - COMPORTAMENTO INEQUIVOCO - ESCLUSIONE.*
La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita la univoca volontà di non sollevare la relativa eccezione. L'essersi difeso nel giudizio di primo grado sul merito della causa senza eccepire preliminarmente la prescrizione non integra di per se stesso un fatto univoco, incompatibile con la volontà di sollevare tale eccezione, la quale, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in appello. (Conf 2372/75, mass n 376227; (Conf 3733/71, mass n 355532).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)