Sez. 1, Sentenza n. 5909 del 16/01/2026 Cc. (dep. 12/02/2026) Rv. 289443-01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Terza condanna a pena detentiva per delitto - Concedibilità della sospensione condizionale - Esclusione - Mancato riconoscimento del beneficio in relazione ad una delle precedenti condanne - Irrilevanza - Durata complessiva della reclusione - Irrilevanza.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia già riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, anche quando il beneficio non sia stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione, come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare. (Vedi: Sez. U, n. 1718 del 1984, Rv. 162815-01).
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)