Sez. 3, Sentenza n. 12315 del 10/06/2005 (Rv. 582447 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Decorso del termine - Condizione di proponibilità dell'azione - Azione nei confronti del responsabile civile o del danneggiante - Applicabilità - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI
La norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 va interpretata nel senso che l'azione risarcitoria può essere proposta solo dopo il decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e l'osservanza di detto termine condiziona non solo la proponibilità della domanda nei confronti dell'assicuratore, ma anche quella proposta soltanto nei confronti del responsabile del sinistro. Peraltro, il danneggiato è dispensato dall'onere della preventiva richiesta all'assicuratore, qualora dimostri l'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore, impossibilità protrattasi fino alla data dell'esperimento dell'azione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)