Sez. 3, Sentenza n. 13957 del 13/12/1999 (Rv. 532113 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Vendita di cose mobili - Perdita del carico imputabile al vettore - Titolare dell'indennizzo - Vettore - Esclusione - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
Con la consegna della merce al vettore, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., la proprietà della stessa ed il rischio del suo perimento si trasferiscono all'acquirente. Ne consegue che l'assicuratore del venditore, se indennizza il proprio assicurato per il fatto verificatosi dopo la consegna della merce al vettore, paga male, e non può agire in surrogazione nei confronti del responsabile del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)