Sez. 3, Sentenza n. 11535 del 09/05/2008 (Rv. 603175 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 - Bis cod. proc. civ. - Quesito di diritto - Finalità - Enunciazione di una "regola juris" suscettibile di ricevere applicazioni in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame della Corte - Modalità di formulazione - Mera richiesta di accoglimento del motivo od interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo - Inammissibilità del motivo - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
In tema di ricorso per cassazione, il quesito di diritto imposto dall'art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all'esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una "regola juris" che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso contenente quesiti non riconducibili all'impianto motivazionale della sentenza impugnata, siccome non consentivano di individuare il diverso principio di diritto sostenuto nei motivi di ricorso, e tra essi un quesito con cui il ricorrente, in modo avulso dal contesto della stessa motivazione della sentenza di merito, chiedeva alla Corte se l'attivazione di una procedura esecutiva sulla base di un titolo cassato, nonché la strenua resistenza nel giudizio di opposizione da parte del presunto creditore, integrassero gli estremi della lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)