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Sez. L, Sentenza n. 4747 del 28/04/1995 (Rv. 492058 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE | Intimazione determinata in maniera esclusiva da un motivo illecito - Nullità.
Stato
decisa il 1995-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492058-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE

Anche nei casi in cui sia ancora ammissibile il licenziamento "ad nutum", ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., è nullo il licenziamento determinato in maniera esclusiva da un motivo illecito (nella specie, intimato per ritorsione all'azione giudiziaria proposta dal lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)