Sez. 3, Sentenza n. 9389 del 02/06/1982 Ud. (dep. 16/10/1982) Rv. 155633 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - MANCANZA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI COSTRUZIONE IN DIFFORMITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - MANCANZA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI COSTRUZIONE IN DIFFORMITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
A seguito dell'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978 n. 457, sull'edilizia residenziale che, negli articoli 31 e 48 richiede la sola autorizzazione del sindaco per gli interventi di manutenzione straordinaria, questi non costituiscono più reato ex art. 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10 sulla edificabilità dei suoli. Invero la facoltà di compiere lavori di manutenzione straordinaria rientra nel contenuto del diritto di proprietà e la autorizzazione sindacale adempie a mero controllo sulla conformità delle opere alle finalità dichiarate e sulla osservanza delle regole tecniche nell'esecuzione dei lavori. (Conf mass n 153539; (Conf mass n 152063, e massime citate).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)