Sez. 3, Sentenza n. 1207 del 28/10/1981 Ud. (dep. 09/02/1982) Rv. 152063 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NON È RICHIESTA LA CONCESSIONE MA UNA AUTORIZZAZIONE - MANCANZA - NON COSTITUISCE REATO.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NON È RICHIESTA LA CONCESSIONE MA UNA AUTORIZZAZIONE - MANCANZA - NON COSTITUISCE REATO.*
Mentre la legge n. 10 del 1977 prevede per tutte le attività e gli interventi riguardanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie, comprese quelle per manutenzione straordinaria, l'Obbligo della concessione, escludendo da tale Obbligo solo gli interventi di manutenzione ordinaria, la successiva legge 5 agosto 1978 n. 457, all'art. 48, per gli interventi di manutenzione straordinaria sostituisce alla concessione una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori. Il legislatore ha in sostanza ritenuto che nel caso si eseguano interventi di manutenzione straordinaria si realizza un'attività di conservazione del costruito la quale non incide (rimanendo inalterati volumi, superficie, destinazione d'uso delle singole unità immobiliari di cui si compone un edificio) sull'uso preesistente del territorio che la legge n. 10 del 1977 è rivolta a tutelare, non determinandone alcuna modifica. Devesi, quindi, ritenere che colui che esegue interventi di manutenzione straordinaria non commette alcuna violazione della legge n. 10 del 1977 o di precedenti normative in proposito, perché il fatto non è più preveduto come reato. (Conf mass n 147999; (Conf mass n 145528; (Conf mass n 144827).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)