Sez. 1, Sentenza n. 2899 del 02/05/1980 (Rv. 406632 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PATTO DI ESTINZIONE DELLA FIDEJUSSIONE SOLO PER EFFETTO DELL'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART 1957 COD CIV - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE PRINCIPALE.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PATTO DI ESTINZIONE DELLA FIDEJUSSIONE SOLO PER EFFETTO DELL'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART 1957 COD CIV - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE PRINCIPALE.*
Qualora la fideiussione venga prestata con l'espresso patto che potra estinguersi solo per effetto dell'Estinzione dell'obbligazione principale, la fideiussione stessa resta convenzionalmente sottratta alla disciplina dell'art 1957 cod civ, ed alla decadenza ivi prevista nel caso in cui il creditore non agisca tempestivamente e diligentemente contro il debitore principale, con la conseguenza che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento di quest'ultimo non incide sull'obbligazione del fideiussore. (V 794/76, mass n 379450).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)