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Sez. 5, Sentenza n. 23627 del 27/04/2012 Cc. (dep. 14/06/2012) Rv. 252802 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Reati fallimentari - Sussistenza dei presupposti ex art. 238 legge fall. - Applicabilità delle regole di retrodatazione.
Stato
decisa il 2012-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252802-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., con riguardo ai reati fallimentari nei casi in cui sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 238, comma secondo, legge fall., deve guardarsi alla condotta e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest'ultima costituisca momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare, con la conseguenza che in tali casi l'assenza della declaratoria fallimentare, così come non costituisce ostacolo alla applicazione delle misure cautelari, nemmeno impedisce l'operatività della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 238

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)