Sez. 1, Sentenza n. 34754 del 19/05/2016 Cc. (dep. 09/08/2016) Rv. 267510 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova ai servizi sociali - Presupposti - Condannato per i reati di cui all'art. 609 quater cod.pen. - Sottoposizione del detenuto ad osservazione scientifica della personalità - Mera permanenza agli arresti domiciliari - Sufficienza - Esclusione - .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali del condannato per reati di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art.609 quater cod.pen., il presupposto della "sottoposizione del detenuto ad osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno", richiesto dall'art. 4 bis, comma primo quater, ord.pen., non è integrato dalla mera permanenza dello stesso presso un luogo di privata abitazione a seguito dell'applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari durante la pendenza del processo di cognizione, ove detta permanenza non sia accompagnata da alcun tipo di osservazione scientifica della personalità.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 n. 4 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 quater, Cod. Pen. art. 609 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)