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Sez. 1, Sentenza n. 39985 del 09/04/2019 Cc. (dep. 30/09/2019) Rv. 277487 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannati per il delitto di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen. - Misure alternative - Osservazione scientifica della personalità - Necessità - Attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277487-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

I condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cui all'art. 609-ter cod. pen., pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)