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Sez. 1, Sentenza n. 31918 del 14/05/2026 Cc. (dep. 26/08/2026) Rv. 290503-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannati per il delitto di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen. - Misure alternative - Osservazione scientifica della personalità - Necessità - Riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290503-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

I condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cui all'art. 609-ter cod. pen., pur quando sia stata riconosciuta - anche con giudizio di prevalenza - la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno.

Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)