Sez. 2, Sentenza n. 854 del 06/02/1985 (Rv. 439036 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - AMMISSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - AMMISSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro (nella specie: controversia agraria) il giudice d'appello non è tenuto a motivare esplicitamente in ordine all'Esercizio positivo o negativo della facoltà, ampiamente discrezionale e perciò sottratta al Sindacato di legittimità, di ammettere nuovi mezzi di prova a norma del secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.. (Conf 2013/82, mass n 419859).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)