Sez. 1, Sentenza n. 24371 del 11/05/2005 Cc. (dep. 28/06/2005) Rv. 232113 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova previsto dall'art. 94 d.P.R. 309 del 90 - Applicabilità della revoca prevista dall'art. 47, comma undicesimo, e 58 quater, comma secondo O.P. - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione (artt. 58 quater, comma secondo, e 47, comma undicesimo, Legge 26 luglio 1975 n. 354), opera anche nell'ipotesi di affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in quanto il comma sesto di questa norma richiama le disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 11 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)