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Sez. 1, Sentenza n. 40517 del 10/10/2001 Cc. (dep. 14/11/2001) Rv. 220239 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari - Divieto di concessione dei benefici penitenziari - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220239-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art.58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), in quanto tale misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata nelle disposizioni ostative del citato art. 58-quater che, per il loro carattere restrittivo, non sono suscettibili di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)