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Sez. 2, Sentenza n. 869 del 08/02/1979 (Rv. 397036 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA EX ART 263 E SEGUENTI COD PROC CIV - APPLICABILITA OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - RENDICONTO FACOLTATIVO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1979-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397036-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA EX ART 263 E SEGUENTI COD PROC CIV - APPLICABILITA OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - RENDICONTO FACOLTATIVO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Le Disposizioni del codice di procedura civile relative al rendiconto riguardano coloro che sono obbligati per legge a rendere il conto degli Atti e dei negozi compiuti nell'interesse di un'altra parte e nell'interesse comune, con la conseguenza che, all'infuori dei casi in cui la legge sostanziale ponga esplicitamente a carico di una parte l'Obbligo di presentazione del conto, la procedura di cui agli artt 263 e seguenti cod proc civ e soltanto facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra - al pari della consulenza tecnica - nei poteri discrezionali del giudice di merito, quanto all'ammissibilita e alla Rilevanza dei mezzi di prova piu idonei, secondo il suo apprezzamento, per l'accertamento del dare e dell'avere tra le parti. (V 1554/76, mass n 380302; (V 868/76, mass n 379541; (V 1046/75, mass n 374459).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)