Sez. L, Sentenza n. 1862 del 08/03/1996 (Rv. 496212 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto per l'appello anziché in quello indicato nell'atto di notificazione della sentenza poi impugnata - Nullità dell'impugnazione - Esclusione - Della notificazione dell'atto di gravame - Configurabilità - Sanatoria "ex tunc" - Ammissibilità - Costituzione effettuata al solo fine di eccepire la nullità - Rilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
La notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio che la controparte aveva eletto per il giudizio di appello anziché presso il domicilio che la medesima aveva eletto nell'atto di notificazione della sentenza poi impugnata, comporta non la nullità dell'impugnazione in senso sostanziale, bensì, la nullità della notificazione dell'atto di gravame, che è sanata con effetto "ex tunc", per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio dell'intimato (cui la notificazione stessa era diretta), anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)