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Sez. 6, Sentenza n. 2787 del 30/01/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 201357 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - In genere | Per induzione - Truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale - Differenze - Fattispecie in tema di verifica fiscale.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201357-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - In genere

In materia di concussione, nel concetto di induzione previsto dalla norma rientra sia l'attività di persuasione che quella che comporti un inganno del soggetto passivo, l'inganno infatti non è necessario, ma non è neanche in contrasto con la natura e la struttura della concussione sempre che la induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l'abuso della qualità o della pubblica funzione. (La Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva ritenuto che avesse commesso concussione e non truffa aggravata il maresciallo della Guardia di Finanza che aveva falsamente prospettato ai responsabili di un'impresa la possibilità di una verifica fiscale da parte del suo ufficio a seguito di una inesistente richiesta proveniente da un'autorità straniera e si era fatto dare una somma di denaro asseritamente destinata a impedire che la verifica fosse avviata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)