Sez. L, Sentenza n. 3024 del 10/04/1990 (Rv. 466566 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SCELTA DEI LAVORATORI DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE - LIMITI - CRITERI STABILITI PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI E SISTEMA DELLA ROTAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCORDI DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE - OPERATIVITÀ - "CLAUSOLA DI RIENTRO" - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SCELTA DEI LAVORATORI DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE - LIMITI - CRITERI STABILITI PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI E SISTEMA DELLA ROTAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCORDI DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE - OPERATIVITÀ - "CLAUSOLA DI RIENTRO" - PORTATA.*
La scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione compete all'imprenditore, il cui potere - soggetto a limiti interni (che richiedono determinazioni non arbitrarie ed immotivate, ma verificabili e controllabili ex post, alla luce del loro necessario rapporto di coerenza con le finalità dell'istituto) ed esterni (derivanti da specifici divieti di Atti discriminatori e dai generali obblighi di correttezza e buona fede) - non è ristretto né dall'osservanza dei criteri stabiliti dagli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi, attesa la diversità della materia, né dal sistema della "rotazione", non imposto da alcuna disposizione di legge; ma può incontrare quelle ulteriori limitazioni che lo stesso imprenditore abbia sindacalmente concordate attraverso i così detti accordi di "procedimentalizzazione". Pertanto, qualora in accordi siffatti sia stata stipulata una "clausola di rientro", essa, pur non implicando il diritto, dei lavoratori interessati, ad una indefettibile continuità della prestazione per il periodo successivo al rientro medesimo, deve essere rispettata in modo non meramente formale, nel senso che quest'ultimo deve protrarsi per un apprezzabile lasso di tempo; prima che possa, nei confronti degli stessi lavoratori, essere adottato un nuovo provvedimento di collocazione in cassa integrazione: e ciò anche nel caso in cui sia stato diversamente stabilito con successivi accordi sindacali, posto che i Sindacati non sono legittimati a disporre di diritti acquisiti e perfezionati in capo a singoli lavoratori in forza dei rispettivi rapporti individuali, ancorché regolati sulla base di anteriori contratti collettivi, salvo che si tratti soltanto di situazioni giuridiche configurabili ancora come mere aspettative. (V 1876/86, mass n 445159; (V 2445/85, mass n 440287; (V 1253/82, mass n 419127).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 24, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)