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Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002 (Rv. 553586 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Obbligo del datore di lavoro di garantire l'integrità psico - fisica del lavoratore - Comportamento imprudente del lavoratore determinato o agevolato dall'assetto organizzativo del lavoro, conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro - Conseguenze - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553586-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente, sicché è configurabile, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)