Sez. L, Sentenza n. 5994 del 17/11/1979 (Rv. 402692 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
Ai fini della proroga del contratto di affitto di un fondo rustico, non e rilevante la mera eventuale disponibilita nel complesso familiare del conduttore, di una forza lavorativa sufficiente a soddisfare, nelle proporzioni di legge, le esigenze di coltivazione e cura del fondo, ma occorre tenere presente l'entita della forza lavoro effettivamente impegnata in tale coltivazione ed in tale cura, considerando che la famiglia del coltivatore diretto, di cui alle leggi sulla proroga legale, va intesa quale organismo economico a base associativa, inquadrabile nella categoria delle piccole imprese agrarie e formato da tutti quei soggetti che, legati da vincoli di parentela o di affinita col coltivatore e pur non avendo con questo comunanza di tetto e di mensa, risultino tuttavia associati nella conduzione comune del fondo, nonche il contributo e la capacita di tutti i consociati abili ai lavori dei campi. (V 4117/79, mass n 400624; (V 2785/79, mass n 399094).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)