Sez. L, Sentenza n. 6701 del 17/12/1981 (Rv. 417576 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DECADENZA DALLA PROROGA RICHIESTA DAL CONCEDENTE PER FAR COLTIVARE IL FONDO DIRETTAMENTE DA UN FIGLIO - CONDIZIONI - FAMIGLIA - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DECADENZA DALLA PROROGA RICHIESTA DAL CONCEDENTE PER FAR COLTIVARE IL FONDO DIRETTAMENTE DA UN FIGLIO - CONDIZIONI - FAMIGLIA - NOZIONE.*
Ove il concedente chieda la decadenza dalla proroga legale per far coltivare il fondo direttamente da un figlio è necessario che questi svolga un'attività agricola abituale e permanente, anche se non professionale, mediante apporto di lavoro, personale o della sua famiglia, che risulti prevalente su quello prestato da estranei, tenendosi al riguardo presente che il concetto di famiglia va qui inteso non già nel più ristretto significato etico-giuridico, bensì nel senso di quell'aggregato più vasto che, rientrando nel quadro delle piccole imprese agrarie, meglio aderisce alla struttura della famiglia colonica, costituendo soprattutto un organismo economico formato da tutti quei soggetti che, legati da vincoli di parentela o di affinità con il coltivatore siano associati nella comune conduzione del fondo apportandovi il contributo delle rispettive capacità. (V 531/70, mass n 345583; (V 5994/79, mass n 402692; (Conf 4117/79, mass n 400624; (Conf 1063/76, mass n 379730).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)