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Sez. U, Ordinanza n. 26296 del 31/10/2008 (Rv. 605187 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Devoluzione della causa ad un collegio penale dello stesso ufficio - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario - Questione di competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605187-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice civile ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice dell'esecuzione penale non é ammissibile - in presenza degli altri presupposti - quale istanza di regolamento di competenza, atteso che, qualora il giudice civile adito abbia ritenuto"competente" in ordine alla domanda formulata dall'attore un collegio penale del medesimo ufficio, non si pone una questione di competenza ma di ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)