Sez. L, Sentenza n. 20832 del 27/10/2004 (Rv. 577858 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Affitto di azienda - Benefici ex art. 8, comma quarto, legge n. 223 del 1991 - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il beneficio contributivo previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223 non compete nell'ipotesi di addetto di azienda, trattandosi di fattispecie riconducibile nell'area delle previsioni di cui all'art. 2112 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, accertata la sussistenza tra le parti di un contratto di affitto di azienda, aveva ritenuto in frode alla legge la clausola inserita nel contratto preliminare secondo la quale gli effetti dello stesso erano sospensivamente condizionati all'inserimento nelle liste di mobilità, di cui alla legge n. 223 del 1991, di tutti i dipendenti dell'azienda affittata e la corrispondente clausola del contratto definitivo, secondo cui l'azienda affittuaria si sarebbe obbligata ad assumere con i benefici della legge non più di ventiquattro dipendenti).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)