Sez. L, Sentenza n. 5304 del 08/03/2007 (Rv. 595593 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Mero passaggio del personale per effetto della cessione di un ramo di azienda - Benefici ex art. 8, comma quarto, legge n. 223 del 1991 - Spettanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il beneficio contributivo previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223 non compete ai datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità, ma lungi dal realizzare lo scopo della loro rioccupazione, che il beneficio in questione intende incentivare, continuino ad occuparli, tuttavia, nella medesima azienda, intesa in senso oggettivo, sebbene ne sia mutato il titolare come nel caso di mero passaggio del personale per effetto della cessione di un ramo di azienda.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)