Sez. L, Sentenza n. 16444 del 03/11/2003 (Rv. 567842 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi ex art. 8 legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Effettiva cessazione dell'originaria azienda - Necessità - Prosecuzione dell'attività aziendale da parte del medesimo imprenditore o da parte di impresa cessionaria - Spettanza dei benefici a seguito della riattivazione dei precedenti rapporti lavorativi - Esclusione - Fondamento - Disciplina ex comma 4 bis art. 8 l. n. 223 del 91 introdotto dall'art. 2 d.l. n. 299 del 1994 - Limitazione dei presupposti per l'accusa alla decontribuzione - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, quarto comma, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti; ne consegue che, ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare (non importando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione dell'azienda), la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ., come modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990 e dal decreto legislativo n. 18 del 2001), come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione, dovendosi peraltro escludere che il comma 4 bis del citato art. 8, introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 299 del 1994, abbia limitato i presupposti della fattispecie esclusa dalla agevolazione contributiva a quelli previsti in detta nuova disposizione, la quale invece estende la fattispecie esclusa dal beneficio in esame e richiede in ogni caso la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione fissati nel comma quattro dello stesso art. 8.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 12/02/1990 num. 428 art. 47, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)