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Sez. 1 - , Sentenza n. 46604 del 02/07/2019 Cc. (dep. 18/11/2019) Rv. 277492 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - P.M. | Misura custodiale - Istanza di revoca o sostituzione fondata su condizioni di salute incompatibili con la detenzione - Obblighi del giudice - Nomina del perito ai sensi dell’art. 299, comma 3-quater, seconda parte, cod. proc. pen. - Conferimento dell’incarico in contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277492-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - P.M.

In tema di custodia cautelare in carcere, nel caso di istanza difensiva di revoca o di sostituzione della misura basata sulle condizioni di salute incompatibili con la detenzione, la nomina del perito per gli accertamenti medici del caso, di cui all'art. 299, comma 4-ter, seconda parte, cod. proc. pen., non comporta necessariamente che il conferimento dell'incarico sia fatto in contraddittorio, atteso che il rinvio della disposizione da ultimo richiamata agli artt. 220 e ss. cod. proc. pen. non implica la pedissequa ed integrale applicazione delle prescrizioni relative alla perizia, spettando al giudice il compito di assicurare il nucleo fondamentale del contraddittorio tra le parti (tramite comunicazione alla difesa del provvedimento di nomina del perito e la partecipazione, previa rituale convocazione, dei consulenti di parte alle operazioni peritali), coniugando la terzietà e completezza dell'accertamento con forme e tempi compatibili con la gravità della situazione dedotta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)