Sez. 6 - , Sentenza n. 16781 del 21/10/2020 Ud. (dep. 03/05/2021) Rv. 281089 - 04
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA | Reati ministeriali – Rilascio dell’autorizzazione a procedere – Possibilità per il pubblico ministero di svolgere attività – Limiti - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA
In tema di reati ministeriali, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione a procedere ex art. 96 Cost. il pubblico ministero ha la possibilità di svolgere ulteriori attività, se meramente ordinatorie, ovvero di ridefinire l'imputazione rimasta immutata in ordine al fatto-reato per cui l'autorizzazione a procedere è stata rilasciata.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 9 com. 4, Costituzione art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)