Sez. 5, Sentenza n. 1573 del 03/02/2012 (Rv. 621567 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Giudizi pendenti innanzi alla Corte di cassazione - Art. 26 della legge n. 183 del 2011 - Dichiarazione di persistenza dell'interesse alla trattazione del ricorso - Provenienza dal sindaco - Sufficienza - Autorizzazione della giunta municipale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
In tema di giudizio per cassazione, la dichiarazione di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di persistenza dell'interesse alla celebrazione del procedimento, può essere formulata dal sindaco del comune in qualità di soggetto dotato della rappresentanza processuale, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, trattandosi di un atto non assimilabile a quello di proposizione del giudizio ma di una semplice dichiarazione endoprocedimentale, che, mirando a far constare la perdurante esistenza dell'interesse alla definizione del giudizio ed alla trattazione del ricorso, si muove nella stessa direzione di quest'ultimo e non abbisogna di ulteriori autorizzazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 47, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 26, Decreto Legge 22/12/2011 num. 212 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)