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Sez. L, Sentenza n. 10099 del 02/05/2007 (Rv. 597241 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comune - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al sindaco - Comune di Salerno - Autorizzazione della giunta municipale - Previsione statutaria - Natura - Mero controllo della giunta - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Deposito della sentenza impugnata prima del conferimento della procura - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597241-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali compete esclusivamente al Sindaco il potere di conferire al difensore del comune la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, essendo attribuita al sindaco l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del comune. Nè ove lo statuto (nella specie, del comune di Salerno) preveda che il Sindaco propone alla Giunta la costituzione in giudizio del Comune, viene sottratto all'organo monocratico il potere conferitogli dalla legge, configurandosi soltanto un controllo di merito dell'organo collegiale. Pertanto con riferimento al ricorso per cassazione, ben può il Sindaco sottoporre alla Giunta la proposta di proporre ricorso per cassazione sulla base del solo dispositivo della sentenza impugnata, purché conferisca la procura dopo il deposito della sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 47, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)