Sez. L, Sentenza n. 15890 del 14/08/2004 (Rv. 575728 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Integrazione salariale e indennità di mobilità - Esclusione dei benefici - Svolgimento di attività lavorativa - Redditività dell'attività svolta - Rilevanza - Non prevalenza della stessa e mancata percezione di retribuzione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
L'erogazione della integrazione guadagni così come dell'indennità di mobilità sono incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, suscettibile di redditività, mentre è irrilevante che la medesima attività non sia prevalente o non sia retribuita, dovendosi in tal senso interpretare la normativa vigente e in particolare il disposto di cui all'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito in legge n. 160 del 1988, normativa richiamata, ai fini dell'indennità di mobilità, dall'art. 7 della legge n. 223/91. (Nella specie, in relazione a soggetto che aveva avviato attività di collaborazione, con prestazione d'opera continuativa, coordinata e a carattere personale, quale amministratore unico prima, e presidente del consiglio di amministrazione poi, di una società, la cui maggioranza azionaria era detenuta da una fiduciaria, ma che era amministrata da lui stesso e dalle sue sorelle, il cui statuto prevedeva che agli amministratori spettasse una indennità di carica proporzionale agli utili netti, la S.C ha confermato la sentenza di merito che lo aveva escluso dai benefici, considerando irrilevante la circostanza che la società non avesse mai deliberato né contabilizzato compensi a questo titolo).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 07/12/1924 num. 2270 art. 52, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)