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Sez. 2, Sentenza n. 6531 del 11/06/1993 (Rv. 482760 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza | Derogabilità per ragioni di connessione - Sussistenza - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza del giudice dell'opposizione - Rimessione al giudice superiore della domanda proposta con il ricorso e della riconvenzionale proposta con l'opposizione - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482760-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza

L'art. 645 cod. proc. civ., a norma del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, non stabilisce una regola di competenza funzionale ed inderogabile per il giudizio di opposizione, ma opera solo un naturale collegamento fra questo - nel quale la stessa causa introdotta con il ricorso prosegue con il rito ordinario - ed il procedimento per ingiunzione, di guisa che non è esclusa la applicabilità delle norme che regolano lo spostamento della competenza per ragioni di connessione. Pertanto, il giudice dell'opposizione che sia competente a conoscere della causa principale (introdotta con l'originario ricorso per ingiunzione), ma non della domanda riconvenzionale proposta con la citazione in opposizione, ben può rimettere entrambe le cause, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., al giudice superiore, che, di conseguenza, non è legittimato alla richiesta di regolamento di ufficio in relazione alla competenza del giudice "a quo" sulla detta causa principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)