Sez. 1, Sentenza n. 3241 del 06/04/1996 (Rv. 496853 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Carattere impugnatorio del giudizio - Configurabilità - Conseguenze - Carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto - Ragioni di connessione - Irrilevanza - Conseguenze in caso di proposizione di domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del giudice adito.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Le ragioni di connessione non incidono sulla competenza per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che ha carattere funzionale ed inderogabile, essendo disciplinato come un procedimento di impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto ed avendo un sostanziale carattere impugnatorio nella parte in cui è diretto a contestare tale provvedimento, sia nei suoi profili di rito che in quelli di merito. Conseguentemente il giudice adito, nel caso in cui l'opponente formuli una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore, deve separare le due cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, salvo sospendere la prima in attesa della definizione della seconda ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)