diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1099 del 24/02/1986 (Rv. 444599 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DOMANDA INERENTE AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SOPPRESSIONE DI DETTO ENTE ED INSERIMENTO DEL SUO PERSONALE IN UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - IRRILEVANZA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL SECONDO ENTE QUALE SUCCESSORE UNIVERSALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444599-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DOMANDA INERENTE AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SOPPRESSIONE DI DETTO ENTE ED INSERIMENTO DEL SUO PERSONALE IN UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - IRRILEVANZA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL SECONDO ENTE QUALE SUCCESSORE UNIVERSALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Il trasferimento, senza soluzione di continuità, del dipendente di un soppresso ente pubblico economico, quale un consorzio di bonifica, ad un ente pubblico non economico, quale la regione, succeduta al primo, comporta, per effetto dell'inserimento di detto dipendente nell'organizzazione amministrativa del secondo ente, la trasformazione del rapporto di lavoro privatistico in rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che, mentre la domanda che si ricolleghi all'intero complessivo rapporto, dopo l'anzidetta trasformazione, è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla pretesa che trovi titolo soltanto nella fase privatistica del rapporto stesso, come quella che sia diretta ad ottenere la condanna del consorzio di bonifica al pagamento dell'indennità di anzianità, accantonata presso l'i.N.A. A norma dell'art. 1 del R.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, e dovuta a seguito del passaggio del lavoratore al diverso regime di quiescenza dei dipendenti regionali, restando irrilevante, ai fini della giurisdizione, l'eventuale responsabilità della regione, quale successore universale, per il debito del consorzio. (V 2873/84, mass n 434926; (V 3543/82, mass n 421525; (V 2698/81, mass n 413456).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)