Sez. U, Sentenza n. 3019 del 17/05/1984 (Rv. 435059 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PERSONALE DELL'UFFICIO PER L'ACCERTAMENTO E LA NOTIFICA DEGLI SCONTI FARMACEUTICI - CONTROVERSIA PROMOSSA PRIMA DELLA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO E DEL PASSAGGIO DEI DIPENDENTI AL SERVIZIO DELL'INAM EX LEGGE N. 653 DEL 1979 - SOPRAVVENIENZA DI QUEST'ULTIMA IN CORSO DI CAUSA - INTERFERENZA SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE - RIFLESSI MEDIATI DELLA DECISIONE SUL NUOVO RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - RILEVANZA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PERSONALE DELL'UFFICIO PER L'ACCERTAMENTO E LA NOTIFICA DEGLI SCONTI FARMACEUTICI - CONTROVERSIA PROMOSSA PRIMA DELLA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO E DEL PASSAGGIO DEI DIPENDENTI AL SERVIZIO DELL'INAM EX LEGGE N. 653 DEL 1979 - SOPRAVVENIENZA DI QUEST'ULTIMA IN CORSO DI CAUSA - INTERFERENZA SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE - RIFLESSI MEDIATI DELLA DECISIONE SUL NUOVO RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - RILEVANZA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo alla controversia inerente al rapporto di lavoro di un dipendente dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (uansf), promossa prima della soppressione di detto ufficio e del passaggio del dipendente medesimo al servizio dell'INAM in base alla legge 24 dicembre 1979 n. 653, la sopravvenuta entrata in vigore di tale legge non interferisce sulla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto che anche un fenomeno di trasformazione del rapporto di lavoro privatistico in rapporto di pubblico impiego non vale a devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la causa già incardinata presso il giudice ordinario ed afferente il rapporto stesso nella sua fase anteriore a detta trasformazione (principio della "perpetuatio iurisdictionis"), e che, comunque, nella vicenda regolata dalla menzionata legge, deve ravvisarsi la risoluzione del precedente rapporto privatistico, con il passaggio alle dipendenze dell'INAM, sicché quella controversia rimane necessariamente circoscritta al rapporto risolto, restando irrilevanti, ai fini della giurisdizione, gli eventuali riflessi mediati che la decisione possa spiegare sul nuovo rapporto di pubblico impiego (nella specie, vertendosi in tema di rivendicazione di una superiore qualifica, in relazione alle mansioni effettivamente espletate). (V 3543/82, mass n 421525; (V 2698/81, mass n 413456).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 653
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)